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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

CERTIFICATO carichi pendenti

INFORMAZIONI GENERALI

Il certificato dei carichi pendenti riporta l'indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato (quanto il Pubblico Ministero promuove l'azione penale con una richiesta di rinvio a giudizio o di emissione di decreto penale di condanna) e in cui non risulti una sentenza irrevocabile, come previsto dall' art. 26 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario. Il certificato dei carichi pendenti non è la certificazione di eventuali procedimenti in indagini preliminari, per cui bisogna richiedere la comunicazione ex art. 335 C.p.p.

Si ricorda che il certificato dei carichi pendenti ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. In qual caso il cittadino deve essere edotto delle responsabilità anche penali che si assume in caso di autocertificazione non veritiera.

Non essendo istituito, contrariamente ai certificati del Casellario, un sistema unico di certificazione nazionale, il certificato dei carichi pendenti va richiesto esclusivamente alla Procura della Repubblica del luogo di residenza e per i reati di competenza.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è competente per i seguenti Comuni: Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Jesolo, Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Torre di Mosto, Vigonovo.

E’ competente inoltre a livello distrettuale (per tutta la Regione del Veneto, escluso l'ex mandamento di Portogruaro) per i reati con finalità di terrorismo, per i reati di associazione mafiosa, per i reati di truffe informatiche e telematiche.

Non esistendo ancora un sistema centralizzato per i certificati dei carichi pendenti, la Procura della Repubblica di Venezia non è collegata con le altre Procure; pertanto, le certificazioni che rilascia sono limitate ad eventuali reati di sua competenza.

Dal 14 settembre 2013 (D.Lvo 7 settembre 2012 n. 152) i seguenti Comuni (già parte del cessato Mandamento di Portogruaro) sono passati sotto la competenza della Procura della Repubblica il Tribunale di Pordenone e quindi della Corte di Appello di Trieste: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, per cui si consiglia ai residenti di questi Comuni di rivolgersi alla Procura di Pordenone.

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta per il certificato dei carichi pendenti va presentata allo Sportello Casellario presso la Cittadella della Giustizia, Santa Croce 430 Venezia, Edificio 3 piano Terra

Orario: tutti i giorni lavorativi, non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Veneto.

A Venezia la Procura per i Minorenni si trova a Mestre in via Bissa snc (in località piazza Barche).

Modalità di presentazione delle richieste:

  • VIA WEB (RACCOMANDATO PERCHÉ PREVEDE UN SOLO ACCESSO ALL’UFFICIO):

i certificati potranno essere richiesti per via telematica all’indirizzo:  https://certificaticasellario.giustizia.it/sac 

e dovranno essere successivamente ritirati presso questo ufficio: ESLUSIVAMENTE CON APPUNTAMENTO.

TERMINI PER IL RILASCIOdopo sei giorni lavorativi dalla richiesta.

Per i certificati prenotati on line, all’atto della prenotazione dell’appuntamento, selezionare da “AGGIUNGI ATTIVITA’” la voce “RITIRO CERTIFICATO” ed inserire il numero di prenotazione del certificato.

Per i certificati richiesti on line, al ritiro l’interessato dovrà esibire il proprio documento identificativo in corso di validità e firmare il modulo di prenotazione conservato dall’ufficio (o portarlo già stampato e firmato dall'utente). In caso di delega al ritiro, il delegato produrrà il modulo di prenotazione e di delega entrambi firmati dall’interessato allegando copia del documento dello stesso in corso di validità (se non già inviato in fase di prenotazione).

PER CANCELLARE LA PRENOTAZIONE

E' possibile cancellare la prenotazione effettuata, salvo che questa non sia stata già presa in carico dall'ufficio locale di destinazione: in questo caso il sistema impedisce l'operazione.

SERVIZIO DI CANCELLAZIONE APPUNTAMENTO

  • ALLO SPORTELLO: la richiesta potrà essere presentata allo Sportello a piano terra aperto da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ESLUSIVAMENTE CON APPUNTAMENTO. La richiesta può essere consegnata da persona delegata dal legale rappresentante, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
  • PER POSTA: Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto. Domanda in carta semplice utilizzando i Modelli allegati contenente le indicazioni delle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita in forma leggibile, per i nati all'estero precisare in stampatello quale sia il cognome e quale il nome), del luogo di residenza o di dimora in Italia (solo per il certificato dei carichi pendenti) e cittadinanza. Essa dovrà essere firmata dall’interessato e contenere l'indicazione dei tipo di certificato richiesto (casellario e/o dei carichi pendenti); fotocopia di un documento di identità in corso di validità; pagamento dei diritti di certificato, delle marche da bollo e delle spese postali: per un importo pari a €.19,92 per ciascun certificato richiesto (di cui €.16,00 per marca da bollo e €.3,92 per diritti di certificazione). Allegare busta compilata con l’indirizzo di destinazione, nel caso di certificati da rispedire in territorio italiano allegarla già preaffrancata.

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:

Procura della Repubblica di Venezia

Ufficio del Casellario Giudiziale

Santa Croce nr. 430 (P.le Roma) - Cittadella della Giustizia

30135 Venezia VE

Documenti validi per certificare la propria identità (D.P.R. 445/2000) sono:

  • Carta di identità italiana non scaduta;
  • Carta di identità non scaduta dei seguenti Paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
  • Patente di guida italiana non scaduta;
  • Patente nautica non scaduta;
  • Passaporto;
  • Tessere di riconoscimento valide munite di fotografia rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;
  • Libretto di pensione munito di fotografia;
  • Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • Porto d'armi;
  • Tessere dell'Ordine degli Avvocati (per i legati);
  • Permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) e a tempo indeterminato (Art. 1 lett C, D.P.R. 445/2000).

Marche da bollo necessarie acquistate presso un rivenditore autorizzato: 

  • 1 marca da bollo da 16,00 €;
  • 1 marca da bollo da 3,92 €.

Il rilascio del certificato è gratuito solo nei seguenti casi:

  • per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/1973),
  • per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori ed affiliazione (art. 82 L. 184/1983),
  • per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 Disp. Att. c.p.p.),
  • per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002).

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

L'amministratore di sostegno invece non è un tutore e la richiesta deve essere firmata dalla persona interessata. Eventualmente l'amministratore di sostegno potrà essere delegato sia per la presentazione che per il ritiro del certificato dei carichi pendenti.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000), fermo restando la responsabilità penale (Art. 494 e ss. C.p.p.).

TERMINI PER IL RILASCIO

Il rilascio del certificato dei carichi pendenti viene emesso dopo sei giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Modulo Carichi Pendenti.pdf
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