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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Denunce - Querele - Esposti

La denuncia è la comunicazione formale, all’Autorità Giudiziaria, di un fatto penalmente rilevante (c.d. “fonte di notizia di reato”); la querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato – la c.d. persona offesa – (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda all’accertamento dei fatti e alla punizione di chi ne sarà individuato come responsabile; è necessaria quando il reato ipotizzato non sia perseguibile d’ufficio. La querela costituisce, in genere, parte integrante della denuncia.

L'esposto, invece, è un atto con cui le Autorità vengono informate e chiamate a intervenire in merito a determinati fatti non necessariamente costituenti reato.

Le denunce, querele ed esposti devono essere preventivamente predisposti dall’interessato in forma scritta. Gli eventuali allegati devono essere numerati progressivamente e richiamati in un indice riassuntivo al termine dell’atto. È possibile nominare un difensore di fiducia; in tal caso la nomina deve essere autenticata da quest’ultimo che può provvedere anche al deposito. 

È raccomandata l’elezione di domicilio (l’indicazione del luogo in cui si chiede che vengano effettuate le comunicazioni relative al procedimento scaturito dalla denuncia/querela).

E’ necessario sapere che: - la querela può essere presentata:

1)entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato;

2)entro 12 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

In linea generale la querela può essere anche “rimessa” (cioè: ritirata), in detta ipotesi la persona che è stata querelata deve “accettarla”, (salvo i casi di accettazione tacita), atteso che è previsto che la persona querelata potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo, per vedere riconosciuta la sua innocenza. Per alcuni reati (tra cui: la violenza sessuale, gli atti persecutori aggravati) la remissione non è possibile, ovvero deve essere fatta soltanto con determinate modalità (remissione processuale);

Per presentare denunce-querele occorre essere muniti di valido documento di identità.

CHI PUO' PRESENTARLA

  • il cittadino, anche quale legale appresentante di una società o altra persona giuridica
  • il difensore munito di procura speciale

COSA FARE PER PRESENTARLA

I cittadini:

  • possono depositare la denuncia/querela previo appuntamento presso lo SPORTELLO UNICO da prendere in un’apposita sezione di questo sito link:  PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO
  • possono spedire la denuncia/querela in busta chiusa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;

I difensori:

  • possono depositare la denuncia/querela esclusivamente con deposito telematico tramite portale deposito atti penali  salvo che alleghino supporti informatici e/o copie a colori, che dovranno essere depositati previo PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO , allo SPORTELLO UNICO. 

ATTENZIONELe denunce e gli esposti di privati, trasmessi a mezzo posta elettronica non saranno considerate notizie di reato, in quanto nessuna disposizione di legge consente di qualificare questo strumento di invio come equipollente delle modalità di presentazione, esplicitamente previste dall' art. 333 comma 2 c.p.p..

A CHI DEVO RIVOLGERMI

 REGISTRO GENERALE Per informazioni:

Dott. Giampaolo Berlin -TEL 0419653041

Anna Maria Borriello TEL. 0419653183

Ufficio ricezione solo querele depositate a portale: 041-9653027-3030-3046  

Indirizzo: Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia Santa Croce 430 cap 30135 – Venezia

Si ricorda, inoltre, che, per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile sempre rivolgersi alle seguenti Autorità:

  • Comandi dei Carabinieri
  • Comandi della Polizia di Stato
  • Comandi della Guardia di Finanza
  • Comandi della Polizia Municipale

COSTI

È richiesta una marca da € 3,92 nel solo caso in cui si richieda all’Ufficio di apporre, anche in calce a una copia della denuncia e/o querela, l'attestazione di avvenuto deposito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 333 e segg. c.p.p.

Si rammenta che, allo stato attuale, le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette a questa Procura, non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.

Dal 5 febbraio 2021 - all’esito della pubblicazione del Decreto del Sig. Ministro del 13 gennaio 2020 in esecuzione dell’art. 24 comma 2 del decreto legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni nella legge n.137 del 2020 è obbligatorio - presso gli Uffici della Procura della Repubblica la trasmissione ed il deposito a portale dei seguenti ulteriori atti: istanza di opposizione alla archiviazione indicata dall’art. 410 c.p.p., denuncia di cui all’art. 333 del c.p.p., querela di cui all’art. 336 del c.p.p. e della relativa procura speciale, nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate nell’art. 107 c.p.p.

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